Il licenziamento dei dirigenti è soggetto ad una disciplina specifica, in base anche allo stretto legame con l’azienda di questo soggetto, rispetto ad un normale dipendente. Ecco di seguito alcuni brevi cenni sulla materia relativa al licenziamento di un dirigente.
Licenziamento dirigente: licenziamento con buonuscita e licenziamento concordato
In riferimento alle tutele legali relative al licenziamento di un dirigente, questa figura aziendale, se licenziata non per giusta causa, ha diritto ad un periodo di preavviso determinato sulla base dell’anzianità di servizio: il periodo di preavviso sarà di rispettivamente di 6 mesi per dirigenti a servizio da 4 anni, di 8 mesi per dirigenti a servizio dai 4 ai 10 anni, di 10 mesi per dirigenti a servizio dai 10 ai 15 anni e infine di 12 mesi per dirigenti al servizio di più di 15 anni. Il preavviso dei dirigenti di industria potrà essere svolto a servizio o indennizzato. Il licenziamento con buonuscita avviene nel caso in cui la cessazione del rapporto professionale con l’azienda avviene per motivi oggettivi. Si parla di licenziamento con buonuscita allorquando il licenziamento avvenga in conseguenza di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o ancora soppressione della figura dirigenziale. In tal caso potrà incorrere un licenziamento concordato, nel quale le parti troveranno un accordo sulla cessazione del rapporto di lavoro.
Come avviene il licenziamento di un dirigente di commercio?
Per comprendere il funzionamento del licenziamento di un dirigente di commercio, è bene precisare di un come quest’ultimo, come qualsiasi tipo di dirigente aziendale, potrà essere licenziato “ad notum”. Il licenziamento di un dirigente di commercio o di industria, potrà avvenire liberamente, a differenza di quanto avviene per un normale dipendente, e quindi anche senza giusta causa o giustificato motivo oggettivo o soggettivo. Tuttavia è bene precisare che la normativa che disciplina la materia è integrata dai contratti collettivi applicati dall’azienda; questi ultimi prevedono che anche il licenziamento di un dirigente debba essere in qualche modo comunque giustificato. Le ragioni che motivano il licenziamento di un dirigente risultano tuttavia più elastiche di quelle che saranno alla base del giustificato motivo (oggettivo o soggettivo) di cessazione del rapporto di lavoro per operai, impiegati o quadri. Per tale ragione, in caso di licenziamento di dirigenti si parla di giustificatezza del licenziamento e non di giustificato motivo.